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L’European Accessibility Act (Direttiva 2019/882) è in vigore dal 28 giugno 2025 (vedi Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82) e regolamenta la fruizione di hardware e software per i portatori di disabilità. Riguarda televisori, siti Web, eCommerce, sportelli Bancomat, eBook, eccetera.  Scopo della normativa è armonizzare le varie norme locali dei Paesi della comunità europea, a volte divergenti, in modo da rendere più facilmente fruibili in ogni Paese membro i vari dispositivi e le piattaforme alle persone con disabilità.

Le imprese debbono assicurarsi che i siti Web e le app siano conformi alle linee guida (le Web Content Acessibility Guidelines) in modo da garantire una navigazione e l’accesso alle informazioni anche per chi è portatore di disabilità visiva, ad esempio. Anche gli eCommerce debbono adeguarsi, perché tutti i consumatori debbono poter effettuare acquisti senza ostacoli.

In Italia l’obbligo riguarda tutte le aziende con più di 2 milioni di euro di fatturato o con più di 10 dipendenti. Saranno tenute, ad esempio, a introdurre descrizioni per immagini e video, a semplificare i menu di navigazione e a garantire la compatibilità con strumenti di assistenza. Per i contratti già esistenti prima del 28 giugno 2025, l’obbligo scatterà entro il 28 giugno 2030, salvo che il contratto scada prima di cinque anni, in quel caso la scadenza si anticipa.

Invece, tutti i soggetti che offrono servizi online dovranno garantire che tali servizi siano accessibili e utilizzabili da persone con disabilità. Il riferimento tecnico è lo standard internazionale WCAG 2.1 livello AA (Web Content Accessibility Guidelines). L’obbligo quindi riguarda i siti che erogano servizi online, intesi come servizi orientati alla conclusione di una transazione: prenotare un appuntamento, una camera d’albergo o un viaggio. Anche se il pagamento non avviene online, il sito rientra comunque tra quelli obbligati.

Per chi ha già un sito o un eCommerce prima del 28 giugno 2025 ci sarà tempo fino al 28 giugno 2030 (art. 25). Un lungo periodo durante il quale le aziende potranno ancora utilizzare siti o eCommerce in modo legittimo prima di tale scadenza. A vigilare sul rispetto delle normative è il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia per l’Italia Digitale. Tuttavia, l’articolo 1 al comma 5, precisa che la deroga vale solo se il sito o l’eCommerce non viene modificato dopo il 28 giugno 2025.

Le sanzioni in caso di inosservanza delle norme? Da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 40.000 euro per chi introduce sul mercato prodotti o servizi non conformi, ma molto dipende dal numero totale e dalla gravità della violazione. Ulteriori 2.500 fino a 30.000 euro nel caso vi sia una mancata ottemperanza ai provvedimenti e mancata collaborazione in caso di controlli. E le realtà che superano 500 milioni di fatturato annui, la sanzione può arrivare fino al 5% del fatturato. Inoltre, gli utenti con disabilità possono agire legalmente per chiedere risarcimenti, con conseguenze negative sulla reputazione aziendale.

I dati Eurostat indicano che il 27% della popolazione dell’UE sopra i 16 anni vive con una qualche forma di disabilità, pari a 101 milioni di persone, ossia un adulto su quattro. Dal 28 giugno 2025 l’Agenzia per l’Italia Digitale è incaricata della verifica e del monitoraggio dei siti, un’attività che già oggi svolge sulla pubblica amministrazione e che verrà estesa anche al settore privato. Inoltre, i cittadini con disabilità – che rappresentano il 15-20% della popolazione italiana – potranno presentare reclami attraverso il difensore civico digitale, chiedendo l’adeguamento dei siti web. Per raggiungere l’accessibilità ci sono varie soluzioni: strumenti e tecnologie automatiche, ma è fondamentale affiancare anche esperti del settore in grado di fare analisi, individuare e risolvere i problemi modificando quelle parti che non sono conformi.

Occorre generare una dichiarazione di accessibilità che, per ora, è obbligatoria solo per le multinazionali con un modello di autovalutazione fornito da AGID, una volta compilato e utilizzato per redigere la Dichiarazione di Accessibilità, va esposto da parte del soggetto (art. 3 comma 1-bis della L. 4/2004) con un link che rimanda alla dichiarazione, compilata in base al modello allegato 1 alle specifiche Linee Guida AgID, collocandolo nel footer dei siti web, indicando la label “Dichiarazione di accessibilità” o “Accessibilità” e rinviando o a una pagina contenente la Dichiarazione di accessibilità o a una pagina contenente ulteriori informazioni, tra cui il collegamento alla Dichiarazione di accessibilità; inoltre, nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nell’eCommerce, per le applicazioni mobili e nel relativo sito web del soggetto erogatore.

È consigliabile valutare attentamente le specifiche del contratto del sito web o dell’eCommerce e, se necessario, consultare un esperto legale per garantire la conformità alle nuove normative.