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I diritti dei consumatori vanno protetti e occorre costruire un’economia circolare che riutilizzi e ricicli materiali. Per questo, il Parlamento europeo sta lavorando all’aggiornamento delle regole esistenti in materia di pratiche commerciali e protezione dei consumatori.

La Direttiva Green Claims

E’ stata approvata in via definitiva dal Consiglio UE il 20 febbraio 2024 la proposta di Direttiva “Green Claims” contro il Greenwashing: il testo ora attende solo l’ok formale del Consiglio UE e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per entrare in vigore. Il testo della Direttiva (nella forma definitiva approvata dal Parlamento Ue il 17 gennaio 2024), già noto da tempo, contiene alcuni aspetti fondamentali:

  • Si chiarisce cosa si intende con sistema di certificazione (o etichetta) ambientale.
  • Si definisce il concetto di “terza parte” (se manca è pratica commerciale sleale).
  • Si ammettono etichette solo se apportano un “valore aggiunto” sul mercato rispetto a quelle già esistenti.
  • Vengono definite le regole che devono stare alla base della messa sul mercato di nuove certificazioni, altrimenti le certificazioni dovranno essere proibite perché lesive della concorrenza leale.

Cos’è il Greenwashing

È la pratica messa in atto per dare una falsa impressione degli impatti ambientali o dei benefici di un prodotto, che può trarre in inganno i consumatori.

“Naturale”, “ecologico”, “amico dell’ambiente”, “cruelty free”, … Sono oltre 200 le diciture green riportate sulle confezioni dei prodotti, ma spesso queste affermazioni non sono provate. L’UE vuole assicurarsi che tutte le informazioni riguardanti l’impatto di un prodotto sull’ambiente, la durata, la riparabilità, la composizione, la produzione e l’uso siano supportate da fonti verificabili.

Per conseguire tale obiettivo, l’Unione Europea imporrà le seguenti restrizioni:

  • Proibirà dichiarazioni generiche sull’ambiente relative ai prodotti prive di documentazione comprovante.
  • Vieterà dichiarazioni che un prodotto abbia un impatto ambientale neutro, ridotto o positivo a causa della compensazione delle emissioni da parte del produttore.
  • Abolirà l’uso di etichette di sostenibilità che non siano basate su schemi di certificazione approvati o istituite da autorità pubbliche.
  • Sono richiesti nuovi requisiti di comunicazione in relazione alle dichiarazioni ambientali, tra cui l’obbligo di accompagnarle con informazioni sulla loro fondatezza in forma cartacea o in forma digitale (es. link web, QR Code).

La Direttiva Green Claims indica un sistema di certificazione: “un sistema di verifica da parte di terzi che, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti i professionisti disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti, il quale certifica che un dato prodotto è conforme a determinati requisiti e nel cui ambito il monitoraggio della conformità è oggettivo, basato su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, ed è svolto da un soggetto che è indipendente sia dal titolare del sistema sia dal professionista”. Definizione di “terza parte”: le verifiche per il rilascio della certificazione devono essere svolte da un soggetto indipendente e separato nella sostanza (e non solo formalmente) rispetto al titolare del sistema di certificazione e rispetto all’azienda che chiede la certificazione.

Quindi, se non esiste una netta separazione dei soggetti, si ricade nell’autodichiarazione ambientale, vietata dalle nuove norme europee. Il sistema di certificazione (o etichettatura) ambientale deve soddisfare le seguenti prescrizioni (articolo 8 direttiva Green claims):

  • le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;
  • le informazioni sugli obiettivi del sistema di etichettatura ambientale e sulle prescrizioni e procedure per monitorare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;
  • le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le piccole e medie imprese;
  • le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi che le ha riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;
  • il sistema di etichettatura ambientale dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie;
  • il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema.

Sanzioni importanti

In caso di violazione delle disposizioni sui marchi ambientali le sanzioni comprendono anche l’esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni. Quando verrà recepito dall’Italia, sapremo se verranno applicate anche sanzioni fino al 4% del fatturato annuo totale del commerciante.

Il documento comunitario spiega che attualmente sul mercato dell’Unione sono utilizzate più di 200 etichette ambientali. Presentano importanti differenze nel modo in cui operano per quanto riguarda, ad esempio, la trasparenza e la completezza delle norme o dei metodi utilizzati, la frequenza delle revisioni o il livello di audit o verifica. Queste differenze hanno un impatto sull’affidabilità delle informazioni comunicate sulle etichette ambientali. Sebbene le dichiarazioni basate sull’Ecolabel UE o sui suoi equivalenti nazionali seguano una solida base scientifica, abbiano uno sviluppo trasparente dei criteri, richiedano prove e verifiche da parte di terzi e prevedano un monitoraggio regolare, le prove suggeriscono che molte etichette ambientali attualmente sul mercato dell’UE sono fuorvianti. In particolare, molte etichette ambientali mancano di procedure di verifica affidabili. Pertanto, le dichiarazioni ambientali esplicite riportate sulle etichette ambientali dovranno essere basate su un sistema di certificazione, così come sopra definito.

Essere preparati è semplice

L’86% dei consumatori dell’UE desidera informazioni migliori sulla durabilità (fonte: EU, 2013), quindi predisporre un sito web che riporti informazioni sul processo di lavorazione, sugli ingredienti utilizzati e su qualsiasi altra informazione utile ai consumatori è necessaria per una migliore trasparenza e credibilità del prodotto e quindi del brand che lo produce. Il link al sito può essere aggiunto all’etichetta sotto forma di QR Code, oramai lo standard conosciuto da chiunque per accedere a informazioni aggiuntive.